Home Gestire la crisi Aspetti Legali Cosa cambia con la separazione? Quali conseguenze per i figli ed il patrimonio della famiglia?

Cosa cambia con la separazione? Quali conseguenze per i figli ed il patrimonio della famiglia?

Se la coppia è sposata, competente a conoscere della causa di separazioneseparazione (sia essa consensuale o giudiziale), è il Tribunale Civile Ordinario del luogo ove i coniugi risiedono o, alternativamente, ove risiede uno solo di essi.
Il Tribunale, in via generale, si pronuncia in merito:
-all’affidamento della prole (figli minorenni);
-all’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi;
-alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi (compresa l’annosa questione dell’assegno alimentare e/o di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole e, soprattutto, a favore dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti).
Quanto al primo punto, con la recente Legge di riforma del diritto di famiglia (Legge 8.2.2006, n. 54), il nostro Legislatore ha introdotto il modello di affidamento ‘condiviso’ che comporta che, pur mantenendo i figli la propria principale residenza presso la madre o il padre, questi avranno, entrambi, i medesimi diritti nel concordare le scelte e nel pronunciarsi sulle questioni fondamentali inerenti la vita dei figli.
In altre parole, affidamento ‘condiviso’ non significa (necessariamente) affidamento ‘alternato’ con rimbalzo dei figli tra la casa della madre e la casa del padre, ma significa, per l’appunto, che i coniugi hanno il significativo dovere di consultarsi e di confrontarsi responsabilmente in merito alla vita presente e futura dei loro figli.
E’ sempre bene, a tale proposito, ricordare che, pur non essendo più coppia nella vita, i coniugi resteranno sempre coppia genitoriale e, per il bene della prole, dovranno continuare a dialogare ed a mantenere rapporti civili di confronto.
Quanto all’assegnazione della casa coniugale, essa solitamente avviene a favore del coniuge presso il quale i figli manterranno la loro abituale dimora.
In linea di massima, nella prassi, non rilevano i profili inerenti la proprietà dell’immobile adibito a casa coniugale (nel senso che, come spesso accade, pur essendo la casa coniugale di proprietà di uno solo dei coniugi, essa, in sede di separazione, può essere assegnata all’altro presso il quale i figli mantengono la dimora abituale) ed il Giudice che si pronuncia sulla separazione non è competente a conoscere anche in merito alle questioni inerenti il diritto di proprietà o circa eventuali questioni concernenti il pagamento di mutui fondiari, finanziamenti, assicurazioni etc..
Dell’assegnazione dell’immobile casa familiare, sempre secondo quanto previsto dalla Legge n. 54 del 2006, il Giudice dovrà comunque tener conto al momento di quantificare l’assegno di mantenimento che, secondo gli orientamenti consolidati delle nostre corti, continua a competere al genitore affidatario.
La Legge di riforma prevede infatti che i genitori contribuiscano al mantenimento della prole in modo proporzionale ai rispettivi redditi. Di fatto, come evidenziato, il genitore affidatario si vede nella maggior parte dei casi riconosciuto dal Giudice un assegno per il mantenimento dei figli.
E’ bene ricordare che perde l’assegnazione della casa coniugale colui o colei che cessi di abitare stabilmente in essa o che ivi conviva more uxorio con un nuovo partner o che, infine, contragga nuovo matrimonio.
Per ciò che concerne la risoluzione delle questioni patrimoniali, esse possono essere le più disparate e, sotto tale profilo, solo l’ausilio di un legale può consentire ai coniugi di comprendere cosa compete a ciascuno di essi e cosa, eventualmente, rischiano di perdere.

A cura dello Studio Legale Boffi